STATUTO

(In vigore)

 

ILCAPITOLO

 

1.   Costituzione

§ 1. Per antica fondazione e cost1tu1to ii Capitolo Palatino dell'Insigne Collegiata di S. Pietro Apostolo nella Cappella Palatina.

§ 2. Esso e persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico.

 

2.   Natura

§ 1. II Capitolo e un collegio di sacerdoti a cui spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni della Cappella ed adempiere i compiti che gli vengono affidati dal Diritto o dall'Arcivescovo.

§ 2. 11 Capitolo può promuove sue iniziative volte a valorizzare ii bene patrimoniale della Cappella Palatina.

§ 3. Essendo la Cappella Palatina, contemporaneamente, Chiesa capitolare e Chiesa parrocchiale, sarà l'Arcivescovo a stabilire norme idonee ad armonizzare le funzioni del Capitolo e i doveri del Parroco (can. 5 10 § 3).

 

3.   Composizione e nomina

§ 1. II Capitolo e composto da dodici "Canonici effettivi" e da un numero di Canonici onorari non superiore alla meta degli effettivi, nominati dall'Arcivescovo, sentito ii parere de! Capitolo. 

§ 2. II canonicato de! Capitolo della Cappella Palatina viene conferito a sacerdoti che si distinguano per integrità di dottrina e di vita ed abbiano esercitato ii loro ministero sacerdotale lodevolmente (can.509 § 2).

§ 3. Prima de! suo insediamento, l'eletto Canonico emette la professione di fede e ii giuramento di fedeltà alla Chiesa davanti al Capitolo alla presenza dell'Ordinario diocesano o di un suo Delegato.

§ 4. II Parroco della Parrocchia "S. Pietro" della Cappella Palatina, nominato dall'Arcivescovo a norma del can. 510 § 2, viene scelto preferibilmente tra i Capitolari.

Egli «e tenuto a tutti i doveri e possiede i diritti e le facoltà che, a no Diritto, sono proprie de! parroco» can. 510 § 2.                                          .

§ 5. I Canonici, dal momento della nomina, assumono i diritti e i doveri ad essi propri. Durante munere godono de! titolo dei privilegi propri dei "Protonotari Apostolici Soprannumerari" ai sensi de! Rescritto 28 febbraio 1912 della Congregazione dei Riti e confermato dal Motu proprio "Pontificalis Domus" de! 28 marzo 1968 di Paolo VI.

 

4.   Compiti

Spetta al Capitolo:

-     presenziare alle funzioni liturgiche più solenni nella Cappella Palatina, alla Messa capitolare domenicale ed altre significative celebrazioni;

-        redigere e modificare lo Statuto che entrerà in vigore solo dopo l'approvazione dell'Arcivescovo;

-   deliberare circa gli adempimenti previsti dal Diritto universale e particolare in ordine all'amministrazione interna de! Capitolo ea tutte le attività e servizi inerenti la sua vita;

-       approvare annualmente  ii bilancio  preventivo e quello consuntivo de!

Capitolo;

-   deliberare in ordine alle attività intraprese dal Capitolo;

-     esprimere all'Arcivescovo ii parere circa la nomina di nuovi Canonici e sottoporre allo stesso i nominativi di possibili candidati.

 

5.   Dignità

§ 1. In continuità con ii passato, sono Dignità Capitolari, quella de! Ciantro e quella de! Decano.

§ 2. La dignità del Ciantro viene conferita a colui che è stato eletto Presidente dal Capitolo.

§ 3. II Decano e ii Canonico più anziano per nomina. Qualora più Canonici siano stati nominati nella stessa data, il più anziano sarà colui che è stato ordinato

sacerdote prima.                                                                                  •

§   4. Spetta a loro, di norma, in ordine di precedenza, presiedere alle celebrazioni liturgiche capitolari se non diversamente disposto.

 

6. Adunanze

§ 1. II Capitolo si riunisce per norma due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per quello consuntivo e per programmare le attività annualmente previste.

§ 2. II Capitolo può essere "normalmente" convocato tutte le volte che il Ciantro lo riterrà necessario e "straordinariamente" su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

§ 3. Le sedute capitolari, da tenersi regolarmente nell'aula capitolare, sono sempre valide se vi partecipano, in prima convocazione, la meta più uno degli aventi diritto (e cioè dei "Canonici effettivi") e, in seconda convocazione, un terzo più uno. 

§ 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti a norma de! can. 119 § 2.

§ 5. Le votazioni si effettuano o con voto palese, oppure a scrutinio segreto; quando si tratta di persone e della designazione dei responsabili dei vari uffici, o su semplice richiesta di almeno un terzo della maggioranza dei presenti, lo scrutinio e sempre segreto.

§ 6. Nelle prime due votazioni viene eletto chi ottiene ii voto della maggioranza assoluta dei presenti; dalla terza chi ottiene ii maggior numero dei voti. Qualora a due Canonici venisse attribuito lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più anziano di nomina (vedi art. 5).

§ 7. Alle sedute capitolari, su decisione del Ciantro o di almeno un terzo degli aventi diritto, possono partecipare, di volta in volta, i Canonici onorari o altre persone. La loro presenza avrà valore consultivo e mai deliberativo.

 

7.   Abito corale 

§ 1. Nelle celebrazioni ordinarie i Canonici vestono la talare nera, il rocchetto e la mozzetta paonazza o nera. Nelle celebrazioni solenni indossano l'abito previsto per i Protonotari Apostolici Soprannumerari, a norma dell'Istruzione Ut sive sollicite n. 19, sia nella Cappella Palatina, sia, al fuori di essa, quando vanno come Collegio: talare paonazza, fascia, rocchetto e mozzetta. 

§ 2. In altre circostanze di particolare rilievo, i Canonici possono indossare la talare nera filettata di paonazzo e la fascia.

 

 

UFFICI DELLE DIGNITA'

 

8.   II Ciantro

§ 2. 11 Ciantro rimane in carica per cinque anni, dalla data dell'elezione, e può essere rieletto, consecutivamente, per un ulteriore quinquennio.

§ 3. Spetta al Ciantro:

-   indire e presiedere le sedute capitolari;

-   rappresentare ii Capitolo sia canonicamente che civilmente;

-    presiedere le Messe Capitolari e le altre celebrazioni liturgiche, di volta in volta, previste dal Capitolo. II Ciantro officia nelle seguenti feste: Natale, Domenica delle Palme, Triduo pasquale, Pasqua, Pentecoste, Immacolata e SS. Pietro e Paolo;

-   assicurare ii regolare svolgimento della vita del Capitolo e ii funzionamento efficace degli Uffici capitolari, secondo lo Statuto e ii Regolamento;

-       procurare che ai Canonici infermi non manchi l'assistenza spirituale, specialmente nei casi gravi.

§ 4. In caso di assenza o impedimento e sostituito dal Decano o dal Canonico più anziano per nomina, tra i Canonici effettivi.

 

9.   II Decano

 E' la seconda dignità. In coro occupa ii pr1mo stallo di fronte al Ciantro.

Sostituisce ii Ciantro, quando e assente.

 

GESTIONE ECONOMICA

 

10.    II Consiglio per gli affari economici

§ 1. La gestione delle risorse economiche e dei beni de! Capitolo e affidata al Consiglio per gli affari economici.

§ 2. Esso e composto dal Canonico Tesoriere, che lo presiede e da due Canonici, che lo aiutano nel discernimento delle iniziative da sottoporre alla deliberazione de! Capitolo e quindi nella loro esecuzione.

 § 3. Sia ii Tesoriere che i due Canonici che lo collaborano vengono eletti dal Capitolo.

 § 4. 11 Ciantro tutte le volte che lo riterrà opportuno, può partecipare alle sedute de! Consiglio ed esprimere ii proprio parere.

 

11.    II Tesoriere

§ 1. E' eletto tra i Canonici per un quinquennio e può essere rieletto per un ulteriore quinquennio.

§ 2. A lui compete:

-   presiedere ii Consiglio per gli affari economici de! Capitolo come stabilito dal precedente articolo;

-  custodire e amministrare le risorse economiche e i beni de! Capitolo;

-   redigere annualmente ii bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione de! Capitolo;

-   custodire i libri contabili della cassa e i documenti patrimoniali;

-   curare la gestione economica delle attività, come stabilito dall'art. 4;

-   far sì che alla morte di un Canonico ciascun Capitolare celebri una Messa in suffragio.

§ 3. Al Tesoriere e vietato tenere atti, documenti e registri fuori dall'aula capitolare.

 

ALTRI UFFICI DEL CAPITOLO

 

12.    II Canonico Cancelliere - Archivista

§ 1. È eletto tra i Canonici effettivi per un quinquennio e può essere rieletto.

§ 2. A lui compete:

-      l'invio delle convocazioni ai Capitolari, almeno otto giorni prima della seduta, con l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta insieme all'ordine del giorno;

-   la redazione diligente e fedele degli atti e delle de! ibere capitolari;

-       la lettura dei verbali delle sedute capitolari, che verranno sottoscritte unitamente a chi presiede;

-   l'espletamento della corrispondenza;

-   la custodia del sigillo de! Capitolo e dell'archivio capitolare.

§ 3. Al Cancelliere - Archivista e vietato tenere atti, documenti e registri fuori dell'aula capitolare.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

13.    II presente Statuto abroga le Costituzioni precedenti.

14.     Per l'attuazione delle finalità statutarie e per l'efficace organizzazione della sua vita e delle sue attività, il Capitolo, con specifica delibera, redigerà apposito Regolamento.

15.    Tutte le cariche previste dal precedente Statuto decadranno non appena ii presente Statuto riceverà 1'approvazione dell'Arcivescovo.

16.      Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal successivo Regolamento valgono le norme del Codice di Diritto Canonico e, per quanto di loro pertinenza, le norme del Diritto Civile.

17.  Eventuali difficolta di interpretazione o applicazione dello Statuto e del Regolamento saranno risolte da una Commissione capitolare, eletta dal Capitolo e presieduta dall'Arcivescovo.